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Sbarca al Consiglio dei ministri di oggi, per il varo definitivo, lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/50/Ce sulla qualità dell'aria ambiente. Il nuovo decreto abroga una serie di provvedimenti che finora hanno presidiato il sistema di tutela della qualità dell'aria ambiente. Tra questi i decreti legislativi 351/1999, 183/2004 e 152/2007 e la conseguente decretazione di attuazione (per esempio il Dm 163/1999 sulla base del quale i sindaci limitano la circolazione delle auto).
Per "aria ambiente" il decreto intende l'aria esterna presente nella troposfera. Non è ricompresa nella definizione l'aria presente nei luoghi di lavoro. Mentre è "inquinante" qualsiasi sostanza presente nell'aria ambiente che può avere effetti dannosi sulla salute o sull'ambiente nel suo complesso. La portata della nuova disciplina è rilevantissima. Il decreto individua anche i metodi da utilizzare per misurare, calcolare e prevedere i livelli dei vari inquinanti. Sotto il profilo della tutela, il concetto di "aria ambiente" è molto più vasto rispetto alla disciplina sui livelli di emissione, poiché non riguarda la capacità di un singolo punto di emissione di rispettare i livelli di concentrazione delle sostanze inquinanti, ma attiene alla capacità di un determinato agglomerato di sopportare un determinato livello di impatto. Infatti, la disciplina del nuovo decreto legislativo non va confusa con quella prevista dalla parte quinta del decreto legislativo 152/2006 (Codice dell'ambiente), dove, invece, si contemplano i livelli di emissione dei singoli punti e che è stata oggetto di revisione a opera di un recentissimo decreto legislativo, in corso di pubblicazione in Gazzetta, con il quale è stata anche riformulata la disciplina su Via, Vas (valutazione impatto ambientale e strategica) e Aia (autorizzazione integrata ambientale). Proprio perché oggetto del nuovo decreto è l'"aria ambiente", esso prevede soglie di allarme, cioè livelli oltre i quali sussiste il rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per la popolazione nel suo complesso. Il raggiungimento di talisoglie impone l'adozione di provvedimenti immediati. A tal fine le Regioni provvedono a zonizzare i propri territori. Si tratta della fase essenziale per assicurare l'uniformità delle attività di valutazione e di gestione della qualità dell'aria da parte delle regioni. Le stazioni di misurazione saranno gestite dalle Regioni o, previa delega, dalle singole Agenzie regionali. Bersagli principali della nuova disciplina sono i materiali particolati minuti (PM10 e PM 2,5), gli ossidi di azoto, gli idrocarburi policiclici aromatici (Ipa), i composti organici volativi (Cov) e le sostanze che contribuiscono alla formazione dell'ozono a livello del suolo (precursori di ozono). Un futuro Dm determinerà l'uso dei bioindicatori per valutare alcuni effetti sugli ecosistemi derivanti da arsenico, cadmio, nichel, Ipa e mercurio. I dati e le informazioni per stimare le emissioni in atmosfera e a valutarne l'impatto sulla qualità dell'aria, devono essere messi a disposizione di ministero dell'Ambiente, regioni, enti locali e concedenti o concessionari di pubblici servizi. I finanziamenti alle regioni sono decisi dall'Ambiente che negherà l'erogazione in caso di mancata trasmissione dei dati.
Sbarca al Consiglio dei ministri di oggi, per il varo definitivo, lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/50/Ce sulla qualità dell'aria ambiente. Il nuovo decreto abroga una serie di provvedimenti che finora hanno presidiato il sistema di tutela della qualità dell'aria ambiente. Tra questi i decreti legislativi 351/1999, 183/2004 e 152/2007 e la conseguente decretazione di attuazione (per esempio il Dm 163/1999 sulla base del quale i sindaci limitano la circolazione delle auto).
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