|
area news -
normativa
|
|
Giovedì 26 Agosto 2010 10:36 |
|
Si alza a 200mila euro annui il valore che permette agli enti locali di procedere all'affidamento diretto di servizi pubblici a società partecipate senza passare dal parere obbligatorio dell'Antitrust, e si ampliano le deroghe per i servizi idrici. Il regolamento attuativo dell'articolo 23-bis della legge 133/2008 ridisegna l'approccio che le amministrazioni locali devono avere nei confronti della gestione in house . Agli enti locali è chiesto di verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici di cui sono titolari, obbligandoli a esplicitare (mediante una delibera quadro) per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.
L'analisi delle dinamiche concorrenziali è riferita al contesto nel quale i servizi sono destinati a trovare esplicazione e per sostenere il ricorso all'affidamento diretto o a condizioni di esclusiva deve dimostrare come la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. La deliberazione-quadro si configura come il documento illustrativo dell'analisi di mercato, nel quale deve essere riportato il business plan relativo al servizio che l'amministrazione ha affidato o intende affidare a una società rispetto alla quale si trovi in posizione di controllo analogo.
I presupposti sono individuabili nelle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del territorio di riferimento, che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato. L'analisi del ricorso all' in house deve quindi essere realizzata nell'ambito di una più ampia esplicitazione delle strategie per la gestione dei servizi pubblici locali, tradotta in una deliberazione di competenza del consiglio comunale.
Il regolamento definisce anche elementi che semplificano la procedura per la formalizzazione della gestione in house delle attività di minore rilevanza economica, stabilendo che non necessita il vaglio dell'Agcom qualora il servizio non superi i 200mila euro annui. L'affidamento di un servizio per dieci anni e per il valore di 1.500.000 euro non è ad esempio assoggettato al parere, in quanto il valore annuale è inferiore alla soglia indicata.
La determinazione del valore annuo si calcola considerando tutte le entrate del gestore, nelle quali rientrano le tariffe riscosse, gli eventuali corrispettivi parziali del servizio (ad esempio per la soddisfazione di determinati obblighi) e le eventuali forme di contribuzione collegate al servizio (ad esempio contributi per investimenti). Questa particolare condizione non esime l'amministrazione affidante dalla verifica e dall'esplicitazione della sussistenza dei presupposti essenziali per la concretizzazione dell'in house. L'esclusione del parere è prevista per ogni servizio il cui affidamento avvenga dopo l'entrata in vigore del regolamento ed è fondata su una ratio di scarsa significatività rispetto alle dinamiche concorrenziali. Le amministrazioni potrebbero incontrare qualche difficoltà nel caso di affidamenti secondo una logica multi service, poiché la macro-aggregazione costituirebbe l'oggetto unitario dell'affidamento, con il rischio di un probabile superamento della soglia dei 200mila euro annui.
Alberto Barbiero
Si alza a 200mila euro annui il valore che permette agli enti locali di procedere all'affidamento diretto di servizi pubblici a società partecipate senza passare dal parere obbligatorio dell'Antitrust, e si ampliano le deroghe per i servizi idrici. Il regolamento attuativo dell'articolo 23-bis della legge 133/2008 ridisegna l'approccio che le amministrazioni locali devono avere nei confronti della gestione in house . Agli enti locali è chiesto di verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici di cui sono titolari, obbligandoli a esplicitare (mediante una delibera quadro) per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.
|
|
area news -
normativa
|
|
Mercoledì 25 Agosto 2010 10:28 |
|
Disturbare la quiete pubblica con rumori molesti può portare a una condanna penale. Il reato, però, scatterà solo se il trambusto provocato può aver «oggettivamente » infastidito la tranquillità di una pluralità di persone. Ed è proprio questo concetto che, sia pur con qualche fatica, si propone quale discrimine nelle decisioni della giurisprudenza, di merito e di legittimità, chiamata a pronunciarsi sempre più spesso sulla responsabilità di chi crea disagio a causa dell'eccessiva rumorosità. Con la conseguenza che, in situazioni molto simili, le conclusioni a cui i giudici sono arrivati possono essere diverse proprio in considerazione della platea dei soggetti interessati.
Così è stato condannato, perché responsabile di aver prodotto un baccano tale da ledere la quiete collettiva, chi si sia cimentato in prodezze automobilistiche effettuando fragorose accelerazioni o frenate nelle ore notturne. Ad affermarlo, la sezione I penale della Cassazione con sentenza n. 13000/09. Per lo stesso motivo, sostengono i giudici di legittimità con la pronuncia n. 10296/07, rischia la condanna chi, cimentandosi in esercitazioni di canto (e provocando emissioni sonore decisamente fragorose) abbia arrecato fastidio alle occupazioni e alla quiete – non di pochi soggetti – ma della pluralità indistinta dei passanti. Ma la sanzione, secondo la sentenza della Cassazione n. 443/01, può scattare anche in caso di abituale diffusione di rintocchi, tramite altoparlanti posti sul campanile di una chiesa.
Diversamente, non si ravviserà alcuna responsabilità penale nei confronti di chi, col rumore emesso, abbia disturbato solo una o poche persone. Ad esempio, non sussisterà il reato di mo-lestia nel caso in cui, con improvvisi rumori domestici, sia stato prodotto un fragore in grado di infastidire solo gli inquilini dell'appartamento sottostante e non anche quelli delle abitazioni limitrofe o in genere gli altri abitanti del condominio. Lo ha sottolineato la Cassazione con decisione n. 246/08.
I riferimenti
La norma di riferimento è l'articolo 659 del Codice penale, che punisce «chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone ». In tal senso, può anche bastare l'ipotetica capacità del rumore di importunare la pace di più persone. L'importante, è che si accerti l'attitudine del suono a propagarsi in maniera diffusa.
Solo che, talvolta, il confine sull'«estensione» del fastidio arrecato è piuttosto labile: il che ha portato nel tempo a pronunce contraddittorie in una materia – il rumore – che anche in campo civile risulta tra quelle molto intricate.
Per cercare criteri più oggettivi, i giudici hanno preso in considerazione anche altri parametri. E così è stata esclusa la sussistenza del reato perché il disturbo alla quiete pubblica causato dal traffico autostradale – seppur potenzialmente in grado di disturbare una pluralità di persone –era comunque inferiore ai limiti di sopportabilità fissati dalla normativa speciale. A deciderlo, la Cassazione con la pronuncia n. 23072/05.
La prova
Altro aspetto chiave è quello della dimostrazione che dal rumore sia scaturita una molestia. L'idoneità al disturbo, nel processo, non dovrà necessariamente essere accertata con una perizia. Il giudice può trarre le sue conclusioni anche da prove di diversa natura. Potrebbero bastare alla condanna, ad esempio, le dichiarazioni testimoniali di chi sia in grado di riferire caratteristiche ed effetti dei suoni molesti. Mentre, secondo il buon senso, non avranno rilievo valutazioni puramente soggettive, in quanto si dovranno prendere in considerazione solo le testimonianze che riferiscano quanto oggettivamente percepito.
Proprio per questa ragione – secondo la sentenza di legittimità n. 3906/10 – non avrà nessun valore né il fatto che del trambusto si sia lamentata solo una o più persone, né che solo poche di esse abbiano agito per il risarcimento del danno in sede civile.
Al contempo, per valutare la tollerabilità del fracasso, ci si deve rapportare alla sensibilità dell'uomo medio, disturbato nel proprio riposo. Riposo che, precisano i giudici, non si intenderà solo come sonno notturno, ben potendo considerarsi molesto anche il baccano in grado di disturbare la pausa pranzo o semplicemente un momento di ozio che ciascuno potrà concedersi a suo piacimento, di giorno o di notte.
Selene Pascasi
Disturbare la quiete pubblica con rumori molesti può portare a una condanna penale. Il reato, però, scatterà solo se il trambusto provocato può aver «oggettivamente » infastidito la tranquillità di una pluralità di persone. Ed è proprio questo concetto che, sia pur con qualche fatica, si propone quale discrimine nelle decisioni della giurisprudenza, di merito e di legittimità, chiamata a pronunciarsi sempre più spesso sulla responsabilità di chi crea disagio a causa dell'eccessiva rumorosità. Con la conseguenza che, in situazioni molto simili, le conclusioni a cui i giudici sono arrivati possono essere diverse proprio in considerazione della platea dei soggetti interessati.
|
|
area news -
normativa
|
|
Martedì 24 Agosto 2010 10:16 |
|
La direttiva comunitaria sull'energia da fonti rinnovabili (n. 2009/28/Ce) ha fissato parametri vincolanti per l'uso di bioenergia. Ogni Stato membro deve realizzare obiettivi individuali per giungere a una quota complessiva di energie rinnovabili nell'ambito dei consumi energetici globali. Inoltre, nel settore dei trasporti tutti gli Stati membri dovranno raggiungere l'obiettivo comune del 10% di energia proveniente da fonti rinnovabili. Attualmente l'uso di biocarburanti si concentra nel settore dei trasporti.
La Commissione ha quindi deciso d'incoraggiare l'industria, i governi e le Ong a istituire sistemi volontari di certificazione per tutti i tipi di biocarburanti usati nella Ue, compresi quelli importati, e ha definito i requisiti che tali certificazioni devono rispettare per essere riconosciuti dalla Commissione. La certificazione facilita il rispetto dei criteri stabiliti dall'Unione secondo cui i biocarburanti devono consentire riduzioni considerevoli delle emissioni di gas a effetto serra e non devono provenire da foreste, zone umide e aree naturali protette. Le regoleapplicabili ai sistemi di certificazione rientrano in una serie di orientamenti esplicativi per attuare la direttiva sull'energia da fonti rinnovabili, che entrerà in vigore a dicembre 2010.
Il pacchetto adottato dalla Commissione consiste di due comunicazioni e una decisione, incentrate sui criteri di sostenibilità per i biocarburanti e sulle azioni necessarie per verificare che siano impiegati unicamente biocarburanti sostenibili. Le due comunicazioni, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Ue n.C 160 del 19 giugno scorso, riguardano il regime Ue di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. La decisione è invece pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Ue L 151 e contiene le linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo, come previsto dall'allegato V della direttiva 2009/ 28/CE. Secondo la Commissione, i biocarburanti non dovrebbero essere ottenuti da materie prime provenienti da foreste tropicali o da aree disboscate di recente, da torbiere drenate, zone umide o aree a elevata biodiversità e indica come valutare questo elemento. Inoltre, la conversione di una foresta in una piantagione di palme da olio sarebbe in contrasto con i requisiti di sostenibilità. La comunicazione ribadisce che gli Stati membri devono rispettare gli obiettivi nazionali vincolanti in materia di energie rinnovabili e che solo i biocarburanti che consentono di risparmiare grandi quantità di gas a effetto serra valgono ai fini degli obiettivi nazionali; è inoltre spiegato come si effettua il calcolo. I biocarburanti devono consentire un risparmio del 35% di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili, che salirà al 50% nel 2017 e al 60% (per i biocarburanti prodotti da nuovi impianti) nel 2018.
La direttiva Ue 2009 sulla materia fissa come obiettivo generale una quota del 20% di energia rinnovabile rispetto al consumo totale di energia entro il 2020. Questo obiettivo è stato convertito in obiettivi nazionali vincolanti per gli Stati membri. Ciascuno di essi deve raggiungere i propri obiettivi nazionali per la quota generale di energie rinnovabili. Inoltre, nel settore dei trasporti tutti gli Stati membri devono raggiungere l'obiettivo comune del 10% di energia da fonti rinnovabili.
Maria Adele Cerizza
La direttiva comunitaria sull'energia da fonti rinnovabili (n. 2009/28/Ce) ha fissato parametri vincolanti per l'uso di bioenergia. Ogni Stato membro deve realizzare obiettivi individuali per giungere a una quota complessiva di energie rinnovabili nell'ambito dei consumi energetici globali. Inoltre, nel settore dei trasporti tutti gli Stati membri dovranno raggiungere l'obiettivo comune del 10% di energia proveniente da fonti rinnovabili. Attualmente l'uso di biocarburanti si concentra nel settore dei trasporti.
|
|
area news -
normativa
|
|
Mercoledì 18 Agosto 2010 14:59 |
|
I primi effetti positivi, gli addetti ai lavori hanno già avuto modo di sperimentarli nelle conferenze dei servizi attualmente in corso. Il principio del silenzio assenso esteso al parere delle autorità competenti sulla tutela ambientale – insieme alla responsabilità per i funzionari introdotta dal Dl 78/ 2010 –promette di essere un potente acceleratore per l'istituto. Nel settore immobiliare, la conferenza dei servizi entra in gioco in diverse situazioni: – la procedura del cosiddetto sportello unico (articolo 5, Dpr 447/98) che si avvale della conferenza per l'adozione delle varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione di insediamenti produttivi; – la disciplina dell'autorizzazione all'apertura delle grandi strutture di vendita che passa attraverso la decisiva conferenza in sede regionale; – i procedimenti per la realizzazione delle opere pubbliche che grazie all'istituto coordinano le competenze delle diverse amministrazioni coinvolte specie nella realizzazione delle infrastrutture a rete.
Le modifiche introdotte dal Dl sono volte a semplificare la disciplina della conferenza, accelerandone la conclusione che, deve intervenire entro 90 giorni dalla prima riunione (salva sospensione fino della durata massima di 120 giorni solo per i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, Via). In primo luogo, il decreto legge modifica l'articolo 14, comma 1, della legge 241/90, rimettendo alla discrezionalità della pubblica amministrazione la decisione di convocare la conferenza di servizi istruttoria (che, diversamente dalla decisoria, si limita ad acquisire le indicazioni delle diverse amministrazioni interessate al procedimento, senza concludersi con un provvedimento sostitutivo delle determinazioni degli enti partecipanti), evitando che la mancata adozione di tale modulo procedurale – prima del Dl da indirsi "di regola" – possa formare oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo.
La modifica all'articolo 14-ter (lavori della conferenza di servizi) della legge 241 prevede poi due importanti semplificazioni procedurali: la prima impone alla soprintendenza di esprimere l'autorizzazione paesaggistica, ove richiesta, un'unica volta e in via definitiva in seno alla conferenza di servizi. La seconda attiene al rapporto tra Vas ( valutazione ambientale strategica, che interessa soprattutto le varianti urbanistiche) e Via (che riguarda l'approvazione dei progetti), prevedendo che i risultati e le prescrizioni conseguiti nell'ambito della Vas devono essere utilizzati senza modifiche ai fini della Via.
Sempre rispetto alla procedura, viene quindi modificato il comma 7 dell'articolo 14-ter, nel senso di considerare acquisito anche il parere delle amministrazioni preposte alla tutela della salute, della pubblica incolumità e dell'ambiente nei casi in cui il relativo rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà della propria amministrazione in sede di conferenza. Dalla previsione restano tuttavia esclusi i provvedimenti in materia di Via, Vas e Aia (autorizzazione integrata ambientale). Qualora la Via di competenza statale ritardi, il decreto introduce comunque la possibilità di chiedere l'intervento sostitutivo del consiglio dei ministri per consentire la conclusione dei lavori della conferenza entro un termine ragionevole.
In via generale, viene inoltre fissato un importante elemento di responsabilità dei funzionari pubblici, prevedendosi che la mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento siano valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta comunque salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento.
Questa disposizione –unitamente al termine di 90 giorni entro cui la conferenza va chiusa e alla previsione per cui «il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi» (previsione peraltro estesa dal Dl anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale) – nella prassi si è già dimostrata decisiva per accelerare la definizione dei procedimenti pendenti.
Il comma 4,infine,modifica l'articolo 29, comma 2-ter della legge 241 al fine a rendere omogenea sul territorio nazionale la disciplina della conferenza di servizi, facendola rientrare nei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Guido A. Inzaghi
I primi effetti positivi, gli addetti ai lavori hanno già avuto modo di sperimentarli nelle conferenze dei servizi attualmente in corso. Il principio del silenzio assenso esteso al parere delle autorità competenti sulla tutela ambientale – insieme alla responsabilità per i funzionari introdotta dal Dl 78/ 2010 –promette di essere un potente acceleratore per l'istituto. Nel settore immobiliare, la conferenza dei servizi entra in gioco in diverse situazioni: – la procedura del cosiddetto sportello unico (articolo 5, Dpr 447/98) che si avvale della conferenza per l'adozione delle varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione di insediamenti produttivi; – la disciplina dell'autorizzazione all'apertura delle grandi strutture di vendita che passa attraverso la decisiva conferenza in sede regionale; – i procedimenti per la realizzazione delle opere pubbliche che grazie all'istituto coordinano le competenze delle diverse amministrazioni coinvolte specie nella realizzazione delle infrastrutture a rete.
|
|
|