|
«One to one»: si consegna il vecchio e si compra il nuovo. Il lettore che ha scritto alla rubrica sportello reclami si è giustamente presentato in negozio con il vecchio condizionatore, perché glielo ritirassero in cambio dell'acquisto di un nuovo modello.
Dallo scorso 18 giugno infatti, se il consumatore decide di comprare un'apparecchiatura elettrica o elettronica nuova (Aee), può consegnare gratuitamente quella vecchia (Raee) al commerciante, e questi ha l'obbligo di ritirare l'apparecchiatura ormai diventata rifiuto (Raee). Si tratta appunto del cosiddetto sistema "one to one", oggetto dell'articolo 6, Dlgs 151/2005 e del Dm 65/2010 che prevede una serie di semplificazioni per i commercianti di Aee, a seguito del ritiro.
Il ritiro può essere legittimamente rifiutato solo in due ipotesi: che vi sia rischio di contaminazione del personale incaricato del ritiro oppure quando l'Aee non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai Raee. Il rifiuto illegittimo del ritiro comporta, a carico del commerciante, la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 400 euro per ogni prodotto non ritirato o ritirato a titolo oneroso (articolo 16, comma 1, Dlgs 151/2005). L'obbligo del ritiro gratuito si concretizza al momento della fornitura di una nuova Aee equivalente al Raee e con le stesse funzioni e destinata a un nucleo domestico.
Il commerciante raccoglie i Raee presso il proprio negozio o un raggruppamento più grande e poi (direttamente o tramite terzi autorizzati) li trasporta presso i centri di raccolta comunali o privati. Il tutto previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. Questa, a grandi linee è la disciplina che il commerciante deve osservare. In difetto, subisce le sanzioni previste dal Dlgs 152/2006 ("Codice ambientale") per la gestione non autorizzata di rifiuti.
Quanto al caso riferito dal lettore, il fatto che il centro di raccolta comunale non accetti più Raee domestici conferiti dal commerciante non si configura come una causa di forza maggiore. Quindi la giustificazione non legittima il mancato ritiro: il commerciante dovrà comunque ritirare e recarsi presso un altro centro (anche se più lontano o anche non comunale) in quanto i problemi dei centri di raccolta non possono riguardare il cittadino.
Il riferimento al pasticcio autorizzatorio citato nel quesito del lettore è abbastanza ricorrente, ma appare una sorta di leggenda metropolitana piuttosto che una argomentazione fondata. Infatti, va ricordato che i centri di raccolta possono essere sia privati sia comunali e i Raee domestici possono essere conferiti in entrambi.
Quelli privati non possono essere autorizzati ai sensi del Dm 8 aprile 2008 perché questo contiene una disciplina riservata ai centri comunali (pubblici). Pertanto, sono autorizzati solo ai sensi del "codice ambientale" (sono le cosiddette "piattaforme"). Quelli comunali, invece, rispettano a volte il Dm 8 aprile 2008 e a volte il "codice ambientale" in ragione di un regime confuso e stratificato che, solo nel tempo, giungerà a completezza (le cosiddette "isole ecologiche".
Se un centro di raccolta (comunale o privato) è autorizzato in forma ordinaria ("codice ambientale") potrà ricevere i Raee purché rispetti anche le modalità realizzative (rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie) e di gestione (requisiti dell'allegato I) fissate dal Dm 8 aprile 2008 che sono cosa profondamente diversa da quelle autorizzatorie. Si ritiene che il richiamo a tale Dm fatto dall'articolo 8, Dm 65/2010, evidenzi solo questo e non che disponga che i centri di raccolta pubblici o privati debbano essere autorizzati ai sensi del Dm 8 aprile. Laddove così fosse il legislatore avrebbe realizzato un sistema contrario al suo criterio ispiratore, ossia quello di massimizzare la quantità di Raee da avviare al recupero attraverso tutti i momenti di captazione legittima sul territorio.
Pertanto, si ritiene che le non condivisibili "scuse" argomentate dal centro di raccolta non impediscano legittimamente al commerciante di ritirare quanto conferito dal lettore. In caso di reiterazione della condotta, costui è legittimato a rivolgersi alle autorità di controllo.
La tutela dell'ambiente è una responsabilità condivisa; tuttavia, il ruolo fondamentale svolto dai commercianti sul punto, impone che il loro lavoro sia davvero semplificato e che il regime autorizzatorio dei centri sia ufficialmente chiarito, con ovvie ricadute positive sulla vita dei cittadini.
«One to one»: si consegna il vecchio e si compra il nuovo. Il lettore che ha scritto alla rubrica sportello reclami si è giustamente presentato in negozio con il vecchio condizionatore, perché glielo ritirassero in cambio dell'acquisto di un nuovo modello. Dallo scorso 18 giugno infatti, se il consumatore decide di comprare un'apparecchiatura elettrica o elettronica nuova (Aee), può consegnare gratuitamente quella vecchia (Raee) al commerciante, e questi ha l'obbligo di ritirare l'apparecchiatura ormai diventata rifiuto (Raee). Si tratta appunto del cosiddetto sistema "one to one", oggetto dell'articolo 6, Dlgs 151/2005 e del Dm 65/2010 che prevede una serie di semplificazioni per i commercianti di Aee, a seguito del ritiro.
|