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L'acqua minerale diventa più «verde» PDF Stampa E-mail
acqua
Venerdì 27 Agosto 2010 10:40
L'industria delle acque minerali applaude all'arrivo delle alte temperature, che stanno risollevando le deboli vendite di maggio e giugno, ma applaude anche all'entrata in vigore del decreto del ministero della Salute che, per la prima volta in Italia, permetterà di utilizzare la plastica riciclata per produrre bottiglie per l'acqua minerale naturale. Dopo un divieto durato 37 anni, a partire da domani il Pet (polietilentereftalato) riciclato farà dunque ingresso nel settore alimentare ( anche se col limite del 50% a bottiglia, il restante dovrà provenire da Pet vergine), uniformando l'Italia agli altri paesi europei e imprimendo una svolta ecologica al settore delle acque minerali, spesso finito sotto accusa per la produzione di plastica (350mila tonnellate l'anno).
«Grazie a questa norma, che la nostra federazione ha sollecitato, immetteremo meno plastica sul mercato e daremo un contributo importante allo sviluppo sostenibile », annuncia Ettore Fortuna, presidente di Mineracqua, l'associazione che riunisce le industrie che confezionano acque minerali. «Ora il problema per le aziende che producono bottiglie in plastica- aggiunge Fortuna- sarà trovare sul mercato il Pet riciclato, e trovarlo a un prezzo inferiore a quello del Pet vergine».
La strada dello sviluppo sostenibile è però ormai tracciata, al punto che Mineracqua sta pensando di realizzare un bilancio sociale e ambientale di categoria, certificato da una prestigiosa Università, che raggruppi i risultati raggiunti sul fronte del trasporto (il 15% dell'acqua minerale viaggia su ferrovia), del riciclo dell'acqua minerale utilizzata nel processo produttivo, della riduzione della plastica utilizzata.
«L'industria delle acque minerali ha investito molto in innovazione tecnologica - sottolinea Fortuna - e sta continuando a farlo anche in questa fase di crisi, perché la tecnologia non si ferma ». A fermarsi, nella prima parte dell'anno, sono stati invece i consumi, complice il calo di vendite nel canale retail, ma anche la contrazione di clienti registrata in ristoranti, catering e alberghi. Se per l'industria italiana delle acque minerali ( che fattura circa 2,3 miliardi l'anno e dà lavoro con l'indotto a più di 40mila persone) il primo semestre si è chiuso con una diminuzione di volumi vicina al 2%, influenzata in particolare dal clima rigido del mese di maggio,da fine giugno-con l'arrivo delle temperature estive- la ripresa sembra avviata. «Il fattore caldo può valere da tre a cinque punti su base annua - spiega Fortuna- e dunque ci può far recuperare molto, anche se la crisi si sta trascinando e le famiglie cercano di limare i consumi, compresi quelli dell'acqua».
La conseguenza, segnala Fortuna, è il proliferare di promozioni e sconti attuati soprattutto dalle marche, e dunque un mercato già affollato di 350 etichette- sempre più concorrenziale: nel 2009, anno di tenuta per il settore (+1% i volumi), il prezzo medio dell'acqua minerale in Italia è sceso da 20 a 19 centesimi al litro (contro 0,70 euro del Regno Unito e 0,47 della Germania). E quest'anno la redditività delle aziende (mediamente il 4% lordo) è destinata a contrarsi ancora.
In questo scenario l'Italia resta ai primi posti nel mondo per consumo di acqua minerale naturale (194 litri a testa, dietro a Messico e Emirati Arabi). «E abbiamo ancora margini di crescita - conclude Mineracqua - visto che il consumo pro-capite è attestato su mezzo litro di acqua al giorno».
Silvia Pieraccini
Nord-est
L'industria delle acque minerali applaude all'arrivo delle alte temperature, che stanno risollevando le deboli vendite di maggio e giugno, ma applaude anche all'entrata in vigore del decreto del ministero della Salute che, per la prima volta in Italia, permetterà di utilizzare la plastica riciclata per produrre bottiglie per l'acqua minerale naturale. Dopo un divieto durato 37 anni, a partire da domani il Pet (polietilentereftalato) riciclato farà dunque ingresso nel settore alimentare ( anche se col limite del 50% a bottiglia, il restante dovrà provenire da Pet vergine), uniformando l'Italia agli altri paesi europei e imprimendo una svolta ecologica al settore delle acque minerali, spesso finito sotto accusa per la produzione di plastica (350mila tonnellate l'anno).
 
Si ampliano le deroghe per l'affidamento diretto PDF Stampa E-mail
normativa
Giovedì 26 Agosto 2010 10:36
Si alza a 200mila euro annui il valore che permette agli enti locali di procedere all'affidamento diretto di servizi pubblici a società partecipate senza passare dal parere obbligatorio dell'Antitrust, e si ampliano le deroghe per i servizi idrici. Il regolamento attuativo dell'articolo 23-bis della legge 133/2008 ridisegna l'approccio che le amministrazioni locali devono avere nei confronti della gestione  in house . Agli enti locali è chiesto di verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici di cui sono titolari, obbligandoli a esplicitare (mediante una delibera quadro) per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.
L'analisi delle dinamiche concorrenziali è riferita al contesto nel quale i servizi sono destinati a trovare esplicazione e per sostenere il ricorso all'affidamento diretto o a condizioni di esclusiva deve dimostrare come la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. La deliberazione-quadro si configura come il documento illustrativo dell'analisi di mercato, nel quale deve essere riportato il business plan relativo al servizio che l'amministrazione ha affidato o intende affidare a una società rispetto alla quale si trovi in posizione di controllo analogo.
I presupposti sono individuabili nelle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del territorio di riferimento, che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato. L'analisi del ricorso all' in  house deve quindi essere realizzata nell'ambito di una più ampia esplicitazione delle strategie per la gestione dei servizi pubblici locali, tradotta in una deliberazione di competenza del consiglio comunale.
Il regolamento definisce anche elementi che semplificano la procedura per la formalizzazione della gestione in house delle attività di minore rilevanza economica, stabilendo che non necessita il vaglio dell'Agcom qualora il servizio non superi i 200mila euro annui. L'affidamento di un servizio per dieci anni e per il valore di 1.500.000 euro non è ad esempio assoggettato al parere, in quanto il valore annuale è inferiore alla soglia indicata.
La determinazione del valore annuo si calcola considerando tutte le entrate del gestore, nelle quali rientrano le tariffe riscosse, gli eventuali corrispettivi parziali del servizio (ad esempio per la soddisfazione di determinati obblighi) e le eventuali forme di contribuzione collegate al servizio (ad esempio contributi per investimenti). Questa particolare condizione non esime l'amministrazione affidante dalla verifica e dall'esplicitazione della sussistenza dei presupposti essenziali per la concretizzazione dell'in house. L'esclusione del parere è prevista per ogni servizio il cui affidamento avvenga dopo l'entrata in vigore del regolamento ed è fondata su una ratio di scarsa significatività rispetto alle dinamiche concorrenziali. Le amministrazioni potrebbero incontrare qualche difficoltà nel caso di affidamenti secondo una logica multi service, poiché la macro-aggregazione costituirebbe l'oggetto unitario dell'affidamento, con il rischio di un probabile superamento della soglia dei 200mila euro annui.
Alberto Barbiero
Si alza a 200mila euro annui il valore che permette agli enti locali di procedere all'affidamento diretto di servizi pubblici a società partecipate senza passare dal parere obbligatorio dell'Antitrust, e si ampliano le deroghe per i servizi idrici. Il regolamento attuativo dell'articolo 23-bis della legge 133/2008 ridisegna l'approccio che le amministrazioni locali devono avere nei confronti della gestione  in house . Agli enti locali è chiesto di verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici di cui sono titolari, obbligandoli a esplicitare (mediante una delibera quadro) per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.
 
Sui rumori molesti scatta il reato PDF Stampa E-mail
normativa
Mercoledì 25 Agosto 2010 10:28
Disturbare la quiete pubblica con rumori molesti può portare a una condanna penale. Il reato, però, scatterà solo se il trambusto provocato può aver «oggettivamente » infastidito la tranquillità di una pluralità di persone. Ed è proprio questo concetto che, sia pur con qualche fatica, si propone quale discrimine nelle decisioni della giurisprudenza, di merito e di legittimità, chiamata a pronunciarsi sempre più spesso sulla responsabilità di chi crea disagio a causa dell'eccessiva rumorosità. Con la conseguenza che, in situazioni molto simili, le conclusioni a cui i giudici sono arrivati possono essere diverse proprio in considerazione della platea dei soggetti interessati.
Così è stato condannato, perché responsabile di aver prodotto un baccano tale da ledere la quiete collettiva, chi si sia cimentato in prodezze automobilistiche effettuando fragorose accelerazioni o frenate nelle ore notturne. Ad affermarlo, la sezione I penale della Cassazione con sentenza n. 13000/09. Per lo stesso motivo, sostengono i giudici di legittimità con la pronuncia n. 10296/07, rischia la condanna chi, cimentandosi in esercitazioni di canto (e provocando emissioni sonore decisamente fragorose) abbia arrecato fastidio alle occupazioni e alla quiete – non di pochi soggetti – ma della pluralità indistinta dei passanti. Ma la sanzione, secondo la sentenza della Cassazione n. 443/01, può scattare anche in caso di abituale diffusione di rintocchi, tramite altoparlanti posti sul campanile di una chiesa.
Diversamente, non si ravviserà alcuna responsabilità penale nei confronti di chi, col rumore emesso, abbia disturbato solo una o poche persone. Ad esempio, non sussisterà il reato di mo-lestia nel caso in cui, con improvvisi rumori domestici, sia stato prodotto un fragore in grado di infastidire solo gli inquilini dell'appartamento sottostante e non anche quelli delle abitazioni limitrofe o in genere gli altri abitanti del condominio. Lo ha sottolineato la Cassazione con decisione n. 246/08.
I riferimenti
La norma di riferimento è l'articolo 659 del Codice penale, che punisce «chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone ». In tal senso, può anche bastare l'ipotetica capacità del rumore di importunare la pace di più persone. L'importante, è che si accerti l'attitudine del suono a propagarsi in maniera diffusa.
Solo che, talvolta, il confine sull'«estensione» del fastidio arrecato è piuttosto labile: il che ha portato nel tempo a pronunce contraddittorie in una materia – il rumore – che anche in campo civile risulta tra quelle molto intricate.
Per cercare criteri più oggettivi, i giudici hanno preso in considerazione anche altri parametri. E così è stata esclusa la sussistenza del reato perché il disturbo alla quiete pubblica causato dal traffico autostradale – seppur potenzialmente in grado di disturbare una pluralità di persone –era comunque inferiore ai limiti di sopportabilità fissati dalla normativa speciale. A deciderlo, la Cassazione con la pronuncia n. 23072/05.
La prova
Altro aspetto chiave è quello della dimostrazione che dal rumore sia scaturita una molestia. L'idoneità al disturbo, nel processo, non dovrà necessariamente essere accertata con una perizia. Il giudice può trarre le sue conclusioni anche da prove di diversa natura. Potrebbero bastare alla condanna, ad esempio, le dichiarazioni testimoniali di chi sia in grado di riferire caratteristiche ed effetti dei suoni molesti. Mentre, secondo il buon senso, non avranno rilievo valutazioni puramente soggettive, in quanto si dovranno prendere in considerazione solo le testimonianze che riferiscano quanto oggettivamente percepito.
Proprio per questa ragione – secondo la sentenza di legittimità n. 3906/10 – non avrà nessun valore né il fatto che del trambusto si sia lamentata solo una o più persone, né che solo poche di esse abbiano agito per il risarcimento del danno in sede civile.
Al contempo, per valutare la tollerabilità del fracasso, ci si deve rapportare alla sensibilità dell'uomo medio, disturbato nel proprio riposo. Riposo che, precisano i giudici, non si intenderà solo come sonno notturno, ben potendo considerarsi molesto anche il baccano in grado di disturbare la pausa pranzo o semplicemente un momento di ozio che ciascuno potrà concedersi a suo piacimento, di giorno o di notte.
Selene Pascasi
Disturbare la quiete pubblica con rumori molesti può portare a una condanna penale. Il reato, però, scatterà solo se il trambusto provocato può aver «oggettivamente » infastidito la tranquillità di una pluralità di persone. Ed è proprio questo concetto che, sia pur con qualche fatica, si propone quale discrimine nelle decisioni della giurisprudenza, di merito e di legittimità, chiamata a pronunciarsi sempre più spesso sulla responsabilità di chi crea disagio a causa dell'eccessiva rumorosità. Con la conseguenza che, in situazioni molto simili, le conclusioni a cui i giudici sono arrivati possono essere diverse proprio in considerazione della platea dei soggetti interessati.
 
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