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Disturbare la quiete pubblica con rumori molesti può portare a una condanna penale. Il reato, però, scatterà solo se il trambusto provocato può aver «oggettivamente » infastidito la tranquillità di una pluralità di persone. Ed è proprio questo concetto che, sia pur con qualche fatica, si propone quale discrimine nelle decisioni della giurisprudenza, di merito e di legittimità, chiamata a pronunciarsi sempre più spesso sulla responsabilità di chi crea disagio a causa dell'eccessiva rumorosità. Con la conseguenza che, in situazioni molto simili, le conclusioni a cui i giudici sono arrivati possono essere diverse proprio in considerazione della platea dei soggetti interessati.
Così è stato condannato, perché responsabile di aver prodotto un baccano tale da ledere la quiete collettiva, chi si sia cimentato in prodezze automobilistiche effettuando fragorose accelerazioni o frenate nelle ore notturne. Ad affermarlo, la sezione I penale della Cassazione con sentenza n. 13000/09. Per lo stesso motivo, sostengono i giudici di legittimità con la pronuncia n. 10296/07, rischia la condanna chi, cimentandosi in esercitazioni di canto (e provocando emissioni sonore decisamente fragorose) abbia arrecato fastidio alle occupazioni e alla quiete – non di pochi soggetti – ma della pluralità indistinta dei passanti. Ma la sanzione, secondo la sentenza della Cassazione n. 443/01, può scattare anche in caso di abituale diffusione di rintocchi, tramite altoparlanti posti sul campanile di una chiesa.
Diversamente, non si ravviserà alcuna responsabilità penale nei confronti di chi, col rumore emesso, abbia disturbato solo una o poche persone. Ad esempio, non sussisterà il reato di mo-lestia nel caso in cui, con improvvisi rumori domestici, sia stato prodotto un fragore in grado di infastidire solo gli inquilini dell'appartamento sottostante e non anche quelli delle abitazioni limitrofe o in genere gli altri abitanti del condominio. Lo ha sottolineato la Cassazione con decisione n. 246/08.
I riferimenti
La norma di riferimento è l'articolo 659 del Codice penale, che punisce «chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone ». In tal senso, può anche bastare l'ipotetica capacità del rumore di importunare la pace di più persone. L'importante, è che si accerti l'attitudine del suono a propagarsi in maniera diffusa.
Solo che, talvolta, il confine sull'«estensione» del fastidio arrecato è piuttosto labile: il che ha portato nel tempo a pronunce contraddittorie in una materia – il rumore – che anche in campo civile risulta tra quelle molto intricate.
Per cercare criteri più oggettivi, i giudici hanno preso in considerazione anche altri parametri. E così è stata esclusa la sussistenza del reato perché il disturbo alla quiete pubblica causato dal traffico autostradale – seppur potenzialmente in grado di disturbare una pluralità di persone –era comunque inferiore ai limiti di sopportabilità fissati dalla normativa speciale. A deciderlo, la Cassazione con la pronuncia n. 23072/05.
La prova
Altro aspetto chiave è quello della dimostrazione che dal rumore sia scaturita una molestia. L'idoneità al disturbo, nel processo, non dovrà necessariamente essere accertata con una perizia. Il giudice può trarre le sue conclusioni anche da prove di diversa natura. Potrebbero bastare alla condanna, ad esempio, le dichiarazioni testimoniali di chi sia in grado di riferire caratteristiche ed effetti dei suoni molesti. Mentre, secondo il buon senso, non avranno rilievo valutazioni puramente soggettive, in quanto si dovranno prendere in considerazione solo le testimonianze che riferiscano quanto oggettivamente percepito.
Proprio per questa ragione – secondo la sentenza di legittimità n. 3906/10 – non avrà nessun valore né il fatto che del trambusto si sia lamentata solo una o più persone, né che solo poche di esse abbiano agito per il risarcimento del danno in sede civile.
Al contempo, per valutare la tollerabilità del fracasso, ci si deve rapportare alla sensibilità dell'uomo medio, disturbato nel proprio riposo. Riposo che, precisano i giudici, non si intenderà solo come sonno notturno, ben potendo considerarsi molesto anche il baccano in grado di disturbare la pausa pranzo o semplicemente un momento di ozio che ciascuno potrà concedersi a suo piacimento, di giorno o di notte.
Selene Pascasi
Disturbare la quiete pubblica con rumori molesti può portare a una condanna penale. Il reato, però, scatterà solo se il trambusto provocato può aver «oggettivamente » infastidito la tranquillità di una pluralità di persone. Ed è proprio questo concetto che, sia pur con qualche fatica, si propone quale discrimine nelle decisioni della giurisprudenza, di merito e di legittimità, chiamata a pronunciarsi sempre più spesso sulla responsabilità di chi crea disagio a causa dell'eccessiva rumorosità. Con la conseguenza che, in situazioni molto simili, le conclusioni a cui i giudici sono arrivati possono essere diverse proprio in considerazione della platea dei soggetti interessati.
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